Effettua le visite mediche previste per legge (preventiva, periodica, su richiesta del lavoratore e alla cessazione)
Consulenza · Incarichi professionali
Medico competente: visite, idoneità e sorveglianza sanitaria
La nomina serve quando la sorveglianza sanitaria è prevista dalla normativa, o quando la valutazione dei rischi la richiede. Protocollo sanitario, giudizi di idoneità e cartelle gestite da chi lo fa di mestiere, sui rischi che il DVR dichiara davvero.
- Effettua le visite mediche previste per legge (preventiva, periodica, su richiesta del lavoratore e alla cessazione)
- Esprime i giudizi di idoneità alle mansioni
- Collabora con Datore di Lavoro e SPP per la valutazione dei rischi e l’organizzazione della sorveglianza sanitaria
Cos’è e chi lo deve fare
Prima di tutto, la norma
Devi nominare il medico competente? Dipende. La nomina serve quando la sorveglianza sanitaria è prevista dalla normativa, o quando la valutazione dei rischi la richiede.
Servizio di Medico Competente per aziende soggette a sorveglianza sanitaria.
Riferimenti: D.Lgs. 81/08 artt. 18, 25 e 41.
Sono due cose diverse, e si confondono spesso. La sorveglianza sanitaria è il protocollo di visite applicato ai lavoratori; la nomina del medico competente è l’atto che la rende possibile. L’ordine conta: è la sorveglianza a far nascere la nomina, non il contrario.
Quando è prevista la sorveglianza sanitaria? In parte lo dice la normativa, che la lega a rischi precisi: il rumore, l’uso del videoterminale per 20 ore settimanali, gli agenti chimici e biologici, la movimentazione manuale dei carichi, il lavoro notturno. In parte lo dice la valutazione dei rischi, che quei rischi li cerca mansione per mansione: se il DVR ne trova, la sorveglianza è dovuta e con essa la nomina del medico; se non ne trova, la nomina non scatta per il solo fatto di avere dei dipendenti.
Se dall’attività e dal DVR non emerge nessuna mansione da sorvegliare, il medico può non servire. Il conto, però, va rifatto ogni volta che cambiano mansioni, macchinari o turni: è lì che la sorveglianza compare, e con lei la nomina.
Cosa comprende
Oggetto dell’incarico Medico competente (art. 41 D.Lgs. 81/08)
Esprime i giudizi di idoneità alle mansioni
Collabora con Datore di Lavoro e SPP per la valutazione dei rischi e l’organizzazione della sorveglianza sanitaria
Custodisce le cartelle sanitarie nel rispetto delle normative vigenti
Partecipa alla riunione periodica e invia l’allegato 3B una volta all’anno
Fa il sopralluogo sui luoghi di lavoro almeno una volta all’anno
Cosa fa concretamente il Medico competente?
Non solo visite. Fa protocollo sanitario, giudizi di idoneità, sopralluoghi, gestione cartelle sanitarie e contribuisce al DVR.
Insomma, non firma a caso.
Dove e quando si fanno le visite
Le domande che tornano a ogni assunzione.
La prima visita va fatta prima dell’inizio del rapporto di lavoro, o al più tardi insieme: come la formazione, non è una cosa che si recupera dopo.
Si fanno nello studio del medico, oppure in azienda se c’è uno spazio adatto: un ambiente riservato e decoroso, non un angolo dell’officina.
Se la mansione cambia, e con essa i rischi — per esempio si comincia a lavorare in quota — va tracciato nel DVR e comunicato subito al medico, che aggiorna la visita.
Cosa resta riservato
Il segreto professionale non è una formalità.
Le visite comportano esami strumentali e di laboratorio: i risultati sono coperti dal segreto professionale e li custodisce il medico competente.
Al datore di lavoro arriva solo il giudizio di idoneità alla mansione. Nient’altro.
Le buste non esistono più, i protocolli sono digitali: i dati il medico può darli al lavoratore che li chiede, al medico competente della sua nuova azienda su richiesta, o all’autorità giudiziaria.
Come si svolge
Dal primo contatto alla consegna
L’incarico definisce protocollo sanitario, calendario visite e modalità di gestione dei giudizi di idoneità. La periodicità non è standard: la decide il medico, lavoratore per lavoratore, sui rischi della sua mansione.
Reattività: presa in carico tempestiva e avvio pratiche in tempi rapidi; supporto prioritario per urgenze.
Per chi
A chi serve, per taglia, settore e figura
I settori dove la sorveglianza sanitaria scatta più spesso per i rischi citati dal servizio: videoterminali negli uffici, rumore in metalmeccanica, movimentazione in logistica, chimico in industria e sanità. La pagina Medico competente racconta la figura.
I corsi collegati
La formazione che gira intorno a questo servizio
- Formazione generaleCorsi obbligatori
- Specifica rischio bassoCorsi obbligatori
- Specifica rischio medioCorsi obbligatori
- Specifica rischio altoCorsi obbligatori
- Primo soccorso - Gruppi B/CCorsi obbligatori
- Primo soccorso - Gruppo ACorsi obbligatori
La sorveglianza sanitaria non è un corso: qui ci sono la formazione che il DVR programma insieme alle visite, e il primo soccorso che il medico incontra in azienda.
Obblighi, misure e buone prassi
Quello che c’è, e quello che manca più spesso
Con la spunta, quello che di solito c’è; con la croce, quello che manca più spesso.
Le righe sono i compiti dell’art. 41 e i requisiti che il servizio elenca; la spunta è lo scenario più comune, non una diagnosi.
Domande frequenti
Le domande che ci fanno più spesso
- Quali requisiti deve avere il Medico competente?
- Deve essere iscritto all’Albo nazionale dei medici competenti e mantenere l’aggiornamento ECM. Il medico di base non può farle: se non è iscritto all’albo, non è “competente”, è solo medico.
- Devo nominare il medico anche se nessuno fa le visite?
- Dipende. La nomina serve quando la sorveglianza sanitaria è prevista dalla normativa, o quando la valutazione dei rischi la richiede: se dal DVR non emerge nessuna mansione da sorvegliare, non è automaticamente obbligatoria. Il punto da guardare non è quante visite si fanno, ma cosa dice il DVR: se cambia quello, cambia anche la risposta.
- Il medico competente deve firmare il DVR?
- No: deve dimostrare di aver collaborato alla valutazione dei rischi, non firmarla. Vederlo, però, sì — senza i profili di rischio non può decidere quali esami servono. La firma gliela chiedono spesso, ma come surrogato della data certa.
- Le visite si possono fare in video?
- No. Il lavoratore va visitato in presenza. Le video visite sono state ammesse durante l’emergenza Covid, oggi no. Con i lavoratori sparsi sul territorio si nomina un medico coordinatore che si appoggia a medici sul posto: più macchinoso, ma è la strada che la norma lascia.
- Come funziona con aziende che hanno più sedi?
- Un medico può coprire più sedi. In alternativa si nomina un medico coordinatore, che a sua volta nomina medici coordinati sul territorio: il protocollo sanitario però lo scrive lui, dopo essersi confrontato con il datore di lavoro. Così nessuna unità resta scoperta mentre tutti fanno gli eroi.
- Ogni quanto vanno fatte le visite?
- Secondo il protocollo sanitario definito sui rischi reali: non c’è un calendario unico. Spoiler: “una volta e basta” non esiste.
- Posso rifiutare il test per alcol e droghe?
- Dipende dal protocollo sanitario della tua mansione. Se lo prevede, il medico deve farlo e non ci si può rifiutare. Se la mansione non lo prevede — un videoterminalista, per dire — l’accertamento non è dovuto e il rifiuto è legittimo.
- La visita fatta con il datore di lavoro precedente vale ancora?
- Vale, se la mansione e i rischi specifici sono gli stessi. Se la mansione è cambiata, o non ne sei sicuro, si rifà.
- Gli esami si possono fare tramite l’ASL?
- No: la sicurezza sul lavoro è a carico del datore di lavoro, non del servizio sanitario nazionale. Gli accertamenti previsti dal protocollo li organizza e li sostiene l’azienda.
- Cosa succede se un lavoratore non risulta idoneo?
- Il datore di lavoro deve prima verificare se esiste una mansione compatibile in cui ricollocarlo. Solo se non esiste si arriva al licenziamento: è l’ultimo passo, non il primo.
Cosa si rischia senza questo servizio il sito precedente non lo diceva: qui non lo inventiamo, lo chiediamo ad Aequor.
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Idoneità e scadenze sotto controllo
Le visite in calendario e i giudizi di idoneità accanto alla formazione, nell’area riservata.