Guida · Antincendio · 14 minuti

Antincendio in azienda: quali obblighi, che livello di rischio e quale corso per gli addetti?

In breve. Dal 2022 l’antincendio nei luoghi di lavoro segue tre decreti del 2021 che hanno preso il posto del D.M. 10 marzo 1998. Il datore di lavoro valuta il rischio, designa gli addetti antincendio e li fa formare con un corso che dipende dal livello dell’attività: 4 ore per il livello 1, 8 per il livello 2, 16 per il livello 3. L’aggiornamento è ogni cinque anni: 2, 5 o 8 ore. In alcune attività gli addetti devono superare anche l’esame di idoneità tecnica dei Vigili del fuoco. Da dieci lavoratori in su serve un piano di emergenza, con esercitazioni almeno una volta l’anno.

Le regole del 2021 che hanno sostituito il D.M. 10 marzo 1998

Il D.Lgs. 81/08 rimanda la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro a decreti del Ministero dell’interno e del Ministero del lavoro.1 Sono tre, tutti del settembre 2021:

  • il decreto «controlli» del 1° settembre 2021: controllo e manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi antincendio, fatti da tecnici manutentori qualificati e annotati in un registro;3
  • il decreto sulla gestione della sicurezza antincendio del 2 settembre 2021, in vigore dal 4 ottobre 2022: informazione dei lavoratori, addetti, corsi, piano di emergenza;2
  • il decreto «minicodice» del 3 settembre 2021, in vigore dal 29 ottobre 2022: criteri di progettazione e di esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Con la sua entrata in vigore il D.M. 10 marzo 1998 è abrogato del tutto.4

Il decreto del 2 settembre vale per tutti i luoghi di lavoro; nei cantieri temporanei o mobili e negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante si applicano solo le parti su addetti, corsi e docenti.2

Tutti i lavoratori vanno informati e formati

L’antincendio non riguarda solo gli addetti. Il datore di lavoro deve dare a tutti i lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui principi della prevenzione incendi e su cosa fare in caso di incendio; chi è esposto a rischi di incendio o esplosione legati al posto di lavoro riceve una formazione specifica, proporzionata al rischio della mansione.2

Gli argomenti minimi sono i rischi legati all’attività e alla mansione, le misure di prevenzione e protezione adottate (compresi i comportamenti in emergenza, come l’uso di ascensori e porte), dove sono le vie di esodo, cosa fare in caso di incendio: azionare l’allarme, evacuare fino al punto di raccolta, chiamare i Vigili del fuoco.2

Livello 1, 2 o 3: come si capisce

Il livello lo individua il datore di lavoro con la valutazione dei rischi di incendio, seguendo gli elenchi del decreto.2

  • Livello 3, almeno: stabilimenti a rischio di incidente rilevante, fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettriche, depositi al chiuso di materiali combustibili oltre 20.000 m², attività commerciali ed espositive aperte al pubblico oltre 10.000 m², grandi stazioni e aerostazioni, metropolitane, alberghi oltre 200 posti letto, ospedali e strutture residenziali, case di riposo, scuole e uffici con oltre 1.000 persone presenti, cantieri in sotterraneo oltre 50 metri o con esplosivi, impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.
  • Livello 2, almeno: le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco (allegato I del D.P.R. 151/2011) che non sono di livello 3, e i cantieri dove si usano sostanze infiammabili e fiamme libere, tranne quelli interamente all’aperto.
  • Livello 1: tutto il resto, dove le sostanze e le condizioni di lavoro offrono scarse possibilità che un focolaio si sviluppi e le fiamme si propaghino.

Gli elenchi dicono «almeno»: sono il minimo, e il livello resta quello che il datore di lavoro individua con la valutazione. I contenuti dei corsi si possono integrare per situazioni di rischio particolari.2

Chi sono gli addetti antincendio e quanti ne servono

Dopo la valutazione dei rischi, e sulla base delle misure di gestione dell’emergenza, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati della prevenzione incendi, della lotta antincendio e della gestione delle emergenze; nei casi in cui la legge lo consente può svolgere il ruolo lui stesso.2

Il decreto non fissa un numero. Chiede che gli addetti siano adeguati a sovrintendere e attuare le procedure del piano di emergenza, e che il personale designato sia congruo rispetto ai turni e alle assenze prevedibili.2 In pratica: in ogni sede e in ogni turno ci deve essere almeno un addetto formato presente, anche nei giorni di ferie e malattia degli altri.

Il corso per addetti: 4, 8 o 16 ore

Corsi per addetti antincendio
LivelloCorsoAggiornamento ogni 5 anni
Livello 14 ore (2 di pratica)2 ore, anche solo pratica
Livello 28 ore (3 di pratica)5 ore (3 di pratica)
Livello 316 ore (4 di pratica)8 ore (3 di pratica)

Le durate comprendono la verifica di apprendimento.2 Nel livello 1 la pratica è l’uso degli estintori portatili e la sorveglianza con il registro antincendio; dal livello 2 si aggiungono le modalità d’uso di naspi e idranti e la presa visione degli impianti e dei dispositivi di protezione; nel livello 3 anche maschere, autoprotettori e tute, e la strategia antincendio è trattata più a fondo, con il piano di emergenza e le aree a rischio specifico.2

Online: solo la parte teorica, e solo in videoconferenza sincrona; le esercitazioni pratiche si fanno in presenza.2

I corsi li tengono il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o soggetti pubblici e privati con docenti in possesso dei requisiti del decreto (titolo di studio ed esperienza documentata, o il corso per docenti dei Vigili del fuoco); anche il datore di lavoro può formare i suoi addetti, se ha lui stesso quei requisiti o si avvale di lavoratori che li hanno.2

L’esame dei Vigili del fuoco: l’idoneità tecnica

In alcune attività il corso non basta: gli addetti devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica.2 Lo rilasciano i comandi provinciali dei Vigili del fuoco dopo il superamento di una prova tecnica.5

L’elenco delle attività è nell’allegato IV del decreto e non coincide con quello del livello 3: le soglie sono più basse in diversi casi. Fra gli altri:2

  • depositi al chiuso di materiali combustibili oltre 10.000 m²;
  • attività commerciali o espositive aperte al pubblico oltre 5.000 m²;
  • alberghi oltre 100 posti letto; campeggi e villaggi turistici oltre 400 persone;
  • scuole con oltre 300 persone presenti; uffici con oltre 500;
  • locali di spettacolo e trattenimento con capienza oltre 100;
  • edifici tutelati aperti al pubblico con biblioteche, archivi, musei o mostre oltre 1.000 m²;
  • ospedali e strutture residenziali, case di riposo, stabilimenti a rischio di incidente rilevante, esplosivi, centrali termoelettriche, impianti dei rifiuti, cantieri in sotterraneo o con esplosivi.

Fuori da questi casi l’esame è facoltativo: il datore di lavoro può farlo sostenere se vuole un’attestazione dell’idoneità del suo personale.2

Ogni quanto si aggiorna

Gli addetti frequentano un corso di aggiornamento almeno ogni cinque anni: 2 ore per il livello 1, 5 per il livello 2, 8 per il livello 3. Nel livello 1 l’aggiornamento può essere fatto di sole esercitazioni pratiche.2

Per chi era già formato con le regole di prima, il primo aggiornamento va fatto entro cinque anni dall’ultimo corso o aggiornamento; chi al 4 ottobre 2022 aveva già superato i cinque anni doveva aggiornarsi entro dodici mesi.2

Controlli, manutenzione e registro antincendio

Estintori, idranti, porte tagliafuoco, impianti di rivelazione e gli altri sistemi antincendio vanno tenuti in efficienza con tre livelli di verifica:3

  • la sorveglianza: controlli visivi fra un controllo periodico e l’altro, per vedere che tutto sia al suo posto, utilizzabile e senza danni evidenti; la possono fare i lavoratori presenti, dopo aver ricevuto istruzioni;
  • il controllo periodico, con la frequenza stabilita da norme, specifiche tecniche e manuali d’uso;
  • la manutenzione.

Controlli periodici e manutenzione li fanno tecnici manutentori qualificati, con una qualifica rilasciata dai Vigili del fuoco dopo un percorso di formazione e una valutazione, valida su tutto il territorio nazionale. L’obbligo della qualifica vale dal 25 settembre 2026; chi ha presentato domanda entro quella data può continuare a lavorare fino all’esito della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027.3

Il datore di lavoro tiene un registro dei controlli con i controlli periodici e gli interventi di manutenzione, sempre aggiornato e a disposizione degli organi di vigilanza. Per gli estintori la norma tecnica di riferimento indicata dal decreto è la UNI 9994-1.3 È lo stesso registro che gli addetti imparano a usare nelle esercitazioni del corso.2

Luoghi di lavoro a basso rischio: le regole del minicodice

Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio il decreto del 3 settembre 2021 dà regole semplificate. Ci rientrano le attività non soggette al controllo dei Vigili del fuoco e senza una regola tecnica propria, con tutti questi requisiti: al massimo 100 persone presenti, al massimo 1.000 m² di superficie lorda, piani fra 5 metri sotto terra e 24 metri di quota, nessuna quantità significativa di materiali combustibili o di sostanze pericolose, nessuna lavorazione pericolosa ai fini dell’incendio.4 Per tutti gli altri luoghi di lavoro valgono le regole tecniche specifiche o il codice di prevenzione incendi del 2015.4

Le misure principali per il basso rischio:4

  • vie di esodo: almeno due, indipendenti; un corridoio cieco è ammesso fino a 30 metri (45 con un impianto di rivelazione automatica o con locali alti almeno 5 metri); da ogni punto almeno un percorso di esodo entro 60 metri; altezza minima 2 metri; larghezza di almeno 900 mm, con varchi di almeno 800 mm (700 per locali fino a 10 persone);
  • porte facili da riconoscere e da aprire; nei luoghi aperti al pubblico, quelle usate da più di 25 persone si aprono nel verso dell’esodo con il maniglione antipanico;
  • segnaletica di sicurezza e, se la luce naturale può non bastare, illuminazione di sicurezza lungo le vie di esodo;
  • estintori con capacità estinguente di almeno 13A e carica di almeno 6 kg o 6 litri, in numero tale che nessun punto sia a più di 30 metri da un estintore, messi lungo le vie di esodo vicino alle uscite; con liquidi infiammabili anche classe 89B. Al chiuso il decreto consiglia gli estintori a base d’acqua: la polvere riduce la visibilità durante l’esodo;
  • allarme affidato alle persone presenti, con procedure scritte per avvisare tutti e mettere in sicurezza gli impianti.

Per calcolare l’affollamento si contano 0,7 persone per metro quadrato di superficie lorda, salvo un valore più basso dichiarato e rispettato dal datore di lavoro.4

Piano di emergenza ed esercitazioni

Il piano di emergenza scritto è obbligatorio:2

  • nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori;
  • nei luoghi aperti al pubblico con più di cinquanta persone presenti insieme, qualunque sia il numero dei lavoratori;
  • nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco.

Il piano tiene conto delle vie di esodo, di come si dà l’allarme, di quante persone ci sono e dove, dei lavoratori esposti a rischi particolari e del numero di addetti; riporta i loro nomi, i compiti di chi ha responsabilità in caso di incendio, le procedure per chiamare i Vigili del fuoco, le misure per le persone con esigenze speciali e una o più planimetrie con vie di esodo, impianti, allarmi e interruttori generali. Va aggiornato a ogni modifica che cambia le misure di prevenzione.2 Negli altri luoghi di lavoro il piano non è obbligatorio, ma le misure da prendere in caso di incendio vanno scritte nel documento di valutazione dei rischi.2

Dove il piano è obbligatorio, i lavoratori partecipano a esercitazioni antincendio almeno una volta l’anno (esodo e primo intervento), e il datore di lavoro deve poterle documentare. Se nello stesso edificio ci sono più aziende, le esercitazioni si coordinano.2

Corsi collegati

Domande frequenti

Quanto dura il corso antincendio?

4 ore per le attività di livello 1, 8 per il livello 2, 16 per il livello 3, verifica compresa.

Ogni quanto si aggiorna il corso antincendio?

Almeno ogni cinque anni: 2 ore per il livello 1, 5 per il livello 2, 8 per il livello 3.

Come capisco se la mia azienda è di livello 1, 2 o 3?

Dalla valutazione dei rischi e dagli elenchi del D.M. 2 settembre 2021: livello 3 le attività più grandi e pericolose, livello 2 quelle soggette al controllo dei Vigili del fuoco, livello 1 tutte le altre.

Chi deve fare l’esame dei Vigili del fuoco?

Gli addetti delle attività dell’allegato IV del decreto, per esempio alberghi oltre 100 posti letto, scuole con oltre 300 persone, uffici con oltre 500. Per gli altri l’esame è facoltativo.

Il corso antincendio si può fare online?

Solo la teoria, in videoconferenza sincrona. Le esercitazioni con estintori, naspi e idranti si fanno in presenza.

Quanti addetti antincendio servono?

Il decreto non fissa un numero: devono essere sufficienti per il piano di emergenza, tenendo conto di turni e assenze.

Il piano di emergenza è obbligatorio?

Sì con almeno dieci lavoratori, nei luoghi aperti al pubblico con più di cinquanta persone e nelle attività soggette ai Vigili del fuoco. Negli altri casi le misure vanno scritte nel DVR.

Chi può fare la manutenzione degli estintori?

Un tecnico manutentore qualificato: la qualifica, rilasciata dai Vigili del fuoco, è obbligatoria dal 25 settembre 2026. I controlli e gli interventi vanno annotati nel registro dei controlli.

Quanti estintori servono in un ufficio?

Nei luoghi di lavoro a basso rischio, abbastanza perché nessun punto sia a più di 30 metri da un estintore da almeno 13A e 6 kg o 6 litri, messi vicino alle uscite. Per gli altri luoghi lo dice la valutazione del rischio.

Il D.M. 10 marzo 1998 vale ancora?

No: è stato sostituito dai tre decreti del settembre 2021 ed è abrogato del tutto dal 29 ottobre 2022.

Fonti

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo coordinato dell’Ispettorato nazionale del lavoro, edizione gennaio 2026: art. 46, comma 3
  2. Decreto del Ministro dell’interno 2 settembre 2021, gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza (G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021): artt. 1-8, allegati I, II, III e IV
  3. Decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, controllo e manutenzione degli impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio (G.U. n. 230 del 25 settembre 2021): artt. 1, 3, 4, 6 e 6-bis, allegato I, punto 1, nel testo coordinato con le modifiche dei D.M. 15 settembre 2022, 15 luglio 2025 e 22 settembre 2026 (G.U. n. 222 del 24 settembre 2026)
  4. Decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro (G.U. n. 259 del 29 ottobre 2021): artt. 3, 4 e 5, allegato I, punti 1, 4.2, 4.4 e 4.5
  5. Decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, art. 3 (attestato di idoneità tecnica)

Guida pubblicata il 5 ottobre 2026.

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