Guida · Scadenze · 11 minuti

Ogni quanto si aggiorna la formazione sulla sicurezza sul lavoro

In breve. Quasi tutti i corsi di sicurezza si aggiornano ogni 5 anni: lavoratori, dirigenti e datori di lavoro con almeno 6 ore, RSPP con 40, ASPP con 20, antincendio con 2, 5 o 8 ore secondo il livello.1,3 Fanno eccezione i preposti, ogni 2 anni,1 gli addetti al primo soccorso, ogni 3 anni,4 e gli RLS, ogni anno nelle aziende con almeno 15 lavoratori.2

Perché la formazione ha una scadenza

Il Testo Unico non chiede solo un corso iniziale. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti «deve essere periodicamente ripetuta» quando evolvono i rischi o ne compaiono di nuovi; datore di lavoro, dirigenti e preposti ricevono «un aggiornamento periodico» sui propri compiti; gli addetti alle emergenze ricevono formazione specifica «e un aggiornamento periodico».2

La legge fissa il principio; le cadenze e le ore le stabiliscono tre testi diversi. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 vale per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP, ASPP, coordinatori, ambienti confinati e attrezzature.1 L’antincendio ha il D.M. 2 settembre 2021,3 il primo soccorso il D.M. 388/2003.4 Per l’RLS le ore minime sono direttamente nel Testo Unico.2

L’Accordo chiede anche che l’aggiornamento non sia una ripetizione del corso base: deve trattare novità normative, aggiornamenti tecnici sui rischi, organizzazione della sicurezza in azienda, fonti di rischio e misure di prevenzione.1

Le scadenze di ogni figura

Tutte le durate sono minime: un aggiornamento può durare di più, non di meno.

Ogni quanto si aggiorna: le scadenze per figura
ChiOgni quantoDurata minima
Lavoratori5 anni6 ore
Preposti2 anni6 ore
Dirigenti5 anni6 ore
Datore di lavoro5 anni6 ore
Datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP5 anni8 ore
RSPP5 anni40 ore, anche distribuite nei 5 anni
ASPP5 anni20 ore, anche distribuite nei 5 anni
Coordinatore per la sicurezza5 anni40 ore
Ambienti sospetti di inquinamento o confinati5 anni4 ore di pratica
Attrezzature (muletto, PLE, gru e le altre dell’art. 73 c. 5)5 anni4 ore di pratica
Addetti antincendio, livello 15 anni2 ore
Addetti antincendio, livello 25 anni5 ore
Addetti antincendio, livello 35 anni8 ore
Addetti al primo soccorso3 annila parte pratica (nel corso iniziale 6 ore per il gruppo A, 4 per i gruppi B e C)
RLS, aziende da 15 a 50 lavoratoriogni anno4 ore
RLS, aziende oltre 50 lavoratoriogni anno8 ore
RLS, aziende sotto i 15 lavoratorilo decide il contratto collettivo—

Da lavoratori ad attrezzature: Accordo Stato-Regioni 2025.1 Preposti anche D.Lgs. 81/08, art. 37 c. 7-ter; RLS: art. 37 c. 11.2 Antincendio: D.M. 2 settembre 2021.3 Primo soccorso: D.M. 388/2003.4

Per gli aggiornamenti valgono le stesse regole dei corsi: frequenza di almeno il 90% delle ore per essere ammessi alla verifica finale, registro delle presenze, attestato.1 Molti aggiornamenti si possono fare in e-learning, non tutti: le regole sono nella guida Quali corsi di sicurezza si possono fare online.

Da quando si contano gli anni

Il punto di partenza cambia secondo la figura, e l’Accordo lo dice in modo esplicito solo in alcuni casi:1

  • lavoratori: dalla data di fine corso riportata nell’attestato;
  • datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP: dalla conclusione del modulo comune;
  • RSPP e ASPP: dalla conclusione del modulo B comune;
  • datore di lavoro, ambienti confinati e alcune attrezzature già formati prima dell’Accordo: dalla data di fine corso sull’attestato.

Per le altre figure l’Accordo indica la cadenza ma non la data di partenza: il riferimento più prudente è la data di fine dell’ultimo corso o aggiornamento scritta sull’attestato. Conviene non aspettare l’ultimo mese: un corso pieno o rinviato fa slittare tutto.

Per l’antincendio il decreto fissa il primo aggiornamento «entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento».3 Per il primo soccorso la formazione si ripete «con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico».4

Un esempio. Una persona che in azienda è preposto, addetto antincendio di livello 2 e addetto al primo soccorso ha tre scadenze diverse: ogni 2 anni il preposto, ogni 3 il primo soccorso, ogni 5 l’antincendio. In dieci anni sono cinque aggiornamenti da preposto, tre o quattro di primo soccorso e due di antincendio.

Cosa non vale come aggiornamento

L’Accordo ammette come aggiornamento anche convegni e seminari, se trattano materie coerenti e se chi li organizza tiene il registro delle presenze. Non valgono però per l’aggiornamento della formazione specifica dei lavoratori, dei preposti, degli ambienti confinati e delle attrezzature.1

Non valgono come aggiornamento di altre figure:1

  • i corsi da addetto antincendio, primo soccorso ed emergenze (un corso di primo soccorso non aggiorna, per esempio, un dirigente);
  • i corsi per ottenere o aggiornare le qualifiche di dirigente e preposto, ai fini dell’aggiornamento di altre figure;
  • i moduli aggiuntivi Cantieri, i moduli tecnici integrativi e i moduli B di specializzazione.

E l’aggiornamento non sostituisce la formazione dovuta quando il lavoratore cambia mansione o arrivano nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose: quella si fa in quel momento, senza aspettare la scadenza.1,2 Per i preposti, invece, l’aggiornamento comprende la formazione sui cambiamenti del contesto in cui lavorano: un nuovo reparto, un processo produttivo o un’organizzazione diversi.1

Cosa succede se l’aggiornamento è scaduto

Dipende da che cosa rappresenta il corso.

Quando la formazione è un titolo abilitante, come per RSPP e ASPP, coordinatori e operatori delle attrezzature che richiedono abilitazione, la funzione non si può esercitare finché l’aggiornamento non è completato. Il corso base però non si perde: entro 10 anni di mancati aggiornamenti il credito formativo resta, e completare l’aggiornamento, anche in ritardo, consente di tornare a svolgere la funzione.1

RSPP, ASPP e coordinatori, trascorsi cinque anni dalla prima abilitazione, all’atto dell’incarico devono poter dimostrare di aver fatto le ore minime di aggiornamento nei cinque anni precedenti.1

Per lavoratori, dirigenti, preposti, datori di lavoro, addetti alle emergenze e RLS la scadenza mancata è un obbligo non rispettato del datore di lavoro. Il Testo Unico punisce la violazione dell’articolo 37 con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro; se riguarda più di cinque lavoratori gli importi raddoppiano, oltre dieci triplicano.2

Chi aveva un attestato prima dell’Accordo 2025

L’Accordo è in vigore dal 24 maggio 2025, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I corsi fatti con le regole precedenti restano validi: per lavoratori, dirigenti e preposti è riconosciuto il credito formativo totale.1

Per i preposti c’era una regola in più: chi aveva fatto l’ultimo corso o aggiornamento più di 2 anni prima del 24 maggio 2025 doveva aggiornarsi entro 12 mesi, cioè entro il 24 maggio 2026. Quel termine è passato: chi non l’ha fatto è in ritardo.1

Il datore di lavoro ha tempo fino al 24 maggio 2027 per concludere il nuovo corso da 16 ore; i corsi già fatti con contenuti conformi sono riconosciuti, e l’aggiornamento parte dalla data di fine corso sull’attestato.1

Il caso dell’RLS

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza fa un corso iniziale di almeno 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici dell’azienda. L’aggiornamento è annuale: almeno 4 ore nelle aziende da 15 a 50 lavoratori, almeno 8 ore oltre i 50.2

Nelle aziende con meno di 15 lavoratori le modalità le stabilisce la contrattazione collettiva nazionale, «nel rispetto del principio di proporzionalità», tenendo conto delle dimensioni e del livello di rischio: la regola è stata aggiunta dal decreto-legge 159 del 2025, in vigore dal 31 dicembre 2025.2 Il riferimento è il contratto collettivo applicato in azienda.

Lavori in quota e DPI di terza categoria

Per l’uso dei DPI di terza categoria, come le imbracature anticaduta, e dei protettori dell’udito il Testo Unico rende l’addestramento «indispensabile».2 Non fissa però una cadenza in anni: l’addestramento va ripetuto quando cambiano i rischi, le attrezzature o le procedure, secondo la regola generale della formazione periodicamente ripetuta.2 Molte aziende scelgono una scadenza interna e la scrivono nel documento di valutazione dei rischi, così che sia verificabile.

Corsi collegati

Domande frequenti

Ogni quanto si aggiorna la formazione dei lavoratori?

Ogni 5 anni, con almeno 6 ore, a partire dalla data di fine corso scritta sull’attestato.

Ogni quanto si aggiorna il corso preposti?

Ogni 2 anni, con almeno 6 ore, e comunque ogni volta che l’evoluzione dei rischi lo rende necessario.

Ogni quanti anni si aggiorna l’antincendio?

Almeno ogni 5 anni: 2 ore per il livello 1, 5 ore per il livello 2, 8 ore per il livello 3.

Ogni quanto si rinnova il primo soccorso?

Ogni 3 anni, almeno per la parte pratica: nel corso iniziale sono 6 ore per il gruppo A e 4 ore per i gruppi B e C.

Ogni quanto si aggiorna il patentino del muletto?

Ogni 5 anni, con almeno 4 ore di parte pratica. L’aggiornamento serve a rinnovare l’abilitazione.

Se l’aggiornamento è scaduto devo rifare il corso da capo?

Per le figure abilitate (RSPP, ASPP, coordinatori, attrezzature) no, se non sono passati più di 10 anni: basta completare l’aggiornamento, ma fino ad allora la funzione non si può esercitare.

Un convegno vale come aggiornamento?

Sì, se tratta materie coerenti e c’è il registro delle presenze. Non vale per lavoratori (formazione specifica), preposti, ambienti confinati e attrezzature.

Ogni quanto si aggiorna l’RLS?

Ogni anno: almeno 4 ore nelle aziende da 15 a 50 lavoratori, 8 ore oltre i 50. Sotto i 15 decide il contratto collettivo.

Fonti

  1. Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR (G.U. n. 119 del 24 maggio 2025): Parte I (verifiche e attestati, pag. 9-10), Parte III (aggiornamenti, pag. 82-84), Parte VII (entrata in vigore e disposizioni transitorie, pag. 114-117)
  2. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo coordinato dell’Ispettorato nazionale del lavoro, edizione gennaio 2026: art. 37 commi 4, 6, 7, 7-ter, 9 e 11 (pag. 46-47), sanzioni dell’art. 55 (pag. 48), art. 77 comma 5 (pag. 75)
  3. D.M. 2 settembre 2021: art. 5 comma 5 e art. 7 comma 2; Allegato III, punto 3.2.6 (testo coordinato dei Vigili del fuoco, pag. 15-16 e 25)
  4. D.M. 15 luglio 2003, n. 388, art. 3 comma 5; allegati 3 e 4 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 2004, pag. 30-33)

Guida pubblicata il 29 settembre 2026.

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