Guida · Primo soccorso · 10 minuti
Primo soccorso aziendale: gruppi A, B e C, addetti e corso
In breve. Il D.M. 388/2003 divide le aziende in tre gruppi. Il gruppo A comprende le attività a rischio più alto; il gruppo B le aziende con tre o più lavoratori che non sono nel gruppo A; il gruppo C quelle con meno di tre.1 Gli addetti fanno un corso con un medico: 16 ore nel gruppo A, 12 ore nei gruppi B e C, e ripetono la formazione ogni 3 anni, almeno nella parte pratica.1
In che gruppo è la mia azienda
La classificazione tiene conto del tipo di attività, del numero di lavoratori e dei fattori di rischio.1
Gruppo A, se l’azienda o l’unità produttiva rientra in almeno uno di questi casi:1
- industrie a rischio di incidente rilevante soggette a notifica, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive e minerarie, lavori in sotterraneo, fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
- aziende con oltre cinque lavoratori in gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, secondo le statistiche nazionali INAIL del triennio precedente;
- aziende agricole con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato.
Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.1
La classificazione la fa il datore di lavoro, sentito il medico competente se c’è. Se l’azienda svolge attività di gruppi diversi, si riferisce a quella con l’indice più alto. Solo le aziende di gruppo A comunicano la classificazione all’ASL competente.1
Cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione
Nei gruppi A e B serve una cassetta di pronto soccorso in ciascun luogo di lavoro, custodita in un posto facilmente accessibile e segnalato, più un mezzo per chiamare subito il 118. Nel gruppo C basta il pacchetto di medicazione, sempre con un mezzo di comunicazione.1
Il contenuto minimo è fissato dal decreto e va integrato secondo i rischi dell’azienda, su indicazione del medico competente. La cassetta contiene, tra l’altro, guanti sterili, visiera paraschizzi, disinfettante, soluzione fisiologica, garze e teli sterili, lacci emostatici, ghiaccio pronto uso, termometro e apparecchio per la pressione.1 Chi la gestisce deve assicurarne la completezza e il buono stato: i presidi usati o non più in buono stato vanno sostituiti.1
I lavoratori che operano in luoghi isolati, lontani dalla sede, devono avere il pacchetto di medicazione e un mezzo per comunicare con l’azienda e attivare i soccorsi.1 Nel gruppo A il datore di lavoro deve anche garantire il raccordo tra il primo soccorso interno e il sistema di emergenza sanitaria.1
Quanti addetti servono
Il datore di lavoro deve designare in anticipo gli addetti al primo soccorso.2 Il decreto non fissa un numero: gli addetti devono essere «in numero sufficiente» e avere attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi dell’azienda.2
Un criterio prudente è partire dalle presenze reali: ci deve essere almeno un addetto formato in ogni sede, in ogni turno e nei periodi di ferie, così che il soccorso non dipenda da una sola persona.
Il lavoratore designato non può rifiutare, salvo giustificato motivo.2 Nelle aziende dove può farlo, il datore di lavoro può svolgere lui stesso il ruolo di addetto, ma deve frequentare lo stesso corso.2
Oltre agli addetti: come si organizza il soccorso
Designare e formare gli addetti non basta. Il datore di lavoro, sentito il medico competente se nominato, deve prendere i provvedimenti necessari per il primo soccorso e l’assistenza medica di emergenza, tenendo conto della natura dell’attività, delle dimensioni dell’azienda e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, come clienti, visitatori e appaltatori.2 Deve anche stabilire i rapporti con i servizi esterni, compreso il trasporto degli infortunati.2
- organizzare i rapporti con i servizi pubblici di soccorso ed emergenza;
- informare tutti i lavoratori, non solo gli addetti, su misure e comportamenti in caso di pericolo grave e immediato;
- mettere a disposizione degli addetti le attrezzature minime e i dispositivi di protezione individuale adatti ai rischi dell’azienda, tenuti in efficienza e in un luogo facilmente accessibile;
- nel gruppo A, raccordare il soccorso interno con il sistema di emergenza sanitaria del territorio.
Il modo più semplice per tenere tutto insieme è un piano di emergenza scritto: chi chiama il 118, dove sono cassetta e presidi, chi accoglie i soccorsi all’ingresso, come si raggiungono le zone più isolate.
Il corso: 16 o 12 ore, con un medico
La formazione degli addetti è teorica e pratica ed è svolta da personale medico, se possibile in collaborazione con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale; nella parte pratica il medico può farsi aiutare da infermieri o altro personale specializzato.1
| Modulo | Gruppo A | Gruppi B e C |
|---|---|---|
| A. Riconoscere un’emergenza sanitaria e allertare i soccorsi | 6 ore | 4 ore |
| B. Traumi e patologie in ambiente di lavoro | 4 ore | 4 ore |
| C. Capacità di intervento pratico | 6 ore | 4 ore |
| Totale | 16 ore | 12 ore |
Il modulo pratico comprende comunicazione con il 118, rianimazione cardiopolmonare, tamponamento delle emorragie, sollevamento e trasporto dell’infortunato, primo soccorso nelle sindromi cerebrali e respiratorie acute e nelle esposizioni ad agenti chimici e biologici.1 Nel gruppo A il corso deve trattare anche i rischi specifici dell’attività.1
Il corso si fa in presenza: il decreto prevede istruzione teorica e pratica e non contempla la formazione a distanza.1
Ogni quanto si rinnova
La formazione degli addetti va ripetuta ogni 3 anni, «almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico».1 Il decreto non fissa le ore dell’aggiornamento: il riferimento è il modulo pratico del corso, cioè 6 ore per il gruppo A e 4 per i gruppi B e C.1
Il conto dei tre anni parte dall’ultimo corso o aggiornamento. Chi lascia scadere la formazione non è più un addetto formato: il datore di lavoro deve sostituirlo o farlo aggiornare.
Cosa rischia l’azienda
Non designare gli addetti o non organizzare i rapporti con i servizi di soccorso è punito con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro; la stessa sanzione vale se il datore di lavoro non prende i provvedimenti necessari per il primo soccorso.2 Per la mancata formazione degli addetti la sanzione è l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.2
Anche il lavoratore che rifiuta la designazione senza giustificato motivo è sanzionabile: arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 854,30 euro.2
Corsi collegati
Addetto al primo soccorso · Gestione delle emergenze · Medico competente
Domande frequenti
Come faccio a sapere se la mia azienda è di gruppo A, B o C?
Gruppo A per le attività a rischio elevato elencate nel D.M. 388/2003 e per le aziende con oltre cinque lavoratori con indice infortunistico INAIL superiore a quattro; altrimenti gruppo B da tre lavoratori in su, gruppo C sotto i tre.
Quante ore dura il corso di primo soccorso?
16 ore per il gruppo A, 12 ore per i gruppi B e C.
Ogni quanto si aggiorna il primo soccorso?
Ogni 3 anni, almeno per la parte pratica: 6 ore per il gruppo A, 4 per i gruppi B e C.
Quanti addetti al primo soccorso servono?
La norma non fissa un numero: devono essere sufficienti rispetto a dimensioni e rischi. In pratica almeno uno presente in ogni sede e in ogni turno.
Il corso di primo soccorso si può fare online?
No: il decreto prevede istruzione teorica e pratica tenuta da personale medico, e la parte pratica richiede la presenza.
Chi tiene il corso di primo soccorso?
Personale medico, se possibile in collaborazione con il sistema di emergenza sanitaria; per la pratica può avvalersi di infermieri o altro personale specializzato.
Un lavoratore può rifiutare di fare l’addetto al primo soccorso?
Solo per giustificato motivo. Il rifiuto senza motivo è sanzionabile.
Fonti
- D.M. 15 luglio 2003, n. 388: artt. 1-4; allegati 1 e 2 (cassetta e pacchetto) e 3 e 4 (corsi) (G.U. n. 27 del 3 febbraio 2004, allegati a pag. 30-33)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo coordinato dell’Ispettorato nazionale del lavoro, edizione gennaio 2026: art. 18 c. 1 lett. b (pag. 24), artt. 43 e 45 (pag. 53-54), art. 37 c. 9 (pag. 47), art. 34 c. 2-bis (pag. 44), sanzioni degli artt. 55 e 59
Guida pubblicata il 29 settembre 2026.