Guida · Accordo 2025 · 10 minuti

Quali corsi di sicurezza si possono fare online (e quali no)

In breve. «Online» vuol dire due cose diverse. La videoconferenza sincrona, con il docente in diretta, vale come l’aula per quasi tutti i corsi, tranne le parti pratiche. L’e-learning, da seguire nei propri tempi, è consentito solo per alcuni corsi: formazione generale dei lavoratori, formazione specifica a rischio basso, dirigenti, datore di lavoro e modulo A di RSPP e ASPP. Per gli aggiornamenti vale per quasi tutti, tranne preposti, ambienti confinati e attrezzature.1

E-learning o videoconferenza: che differenza c’è

«Corso online» si usa per due cose che la norma tratta in modo molto diverso.

La videoconferenza sincrona è un corso in diretta: docente e partecipanti sono collegati nello stesso momento e interagiscono come in aula. Ognuno si collega da un pc o da un tablet a suo uso esclusivo, per tutta la durata del corso. Ai fini dell’Accordo la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, tranne i moduli che prevedono un addestramento o una prova pratica.1

L’e-learning è un modello «prevalentemente asincrono»: si segue su una piattaforma nei propri tempi, con forme di interazione a distanza con docenti, tutor e altri partecipanti. La piattaforma deve certificare lo svolgimento e il completamento di ogni attività, la partecipazione attiva, il tempo di collegamento e il superamento delle verifiche.1

Esiste anche la modalità mista: parti a distanza (sincrone o asincrone) alternate a parti in presenza, dove si svolgono per esempio le attività pratiche che a distanza non si possono fare.1

Quali corsi si possono fare in e-learning

L’Accordo stabilisce, corso per corso, quali modalità sono consentite. Per il primo corso di ogni figura:1

Primo corso: modalità consentite
CorsoAulaVideoconferenzaE-learning
Lavoratori, formazione generalesìsìsì
Lavoratori, formazione specificasìsìsolo rischio basso
Prepostisìsìno
Dirigentisìsìsì
Datore di lavorosìsìsì
Datore di lavoro che svolge i compiti di RSPPsìsìno
RSPP e ASPPsìsìsolo modulo A
Coordinatore per la sicurezzasìsìsolo modulo giuridico
Ambienti sospetti di inquinamento o confinatisìnono
Attrezzature (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/08)sìnono

In pratica: il lavoratore può fare in e-learning la formazione generale (4 ore) e, se la sua mansione è a rischio basso, anche la specifica. Dirigenti e datori di lavoro possono fare tutto il corso in e-learning. Il preposto no: il suo corso si fa in aula o in videoconferenza. Il datore di lavoro che vuole svolgere lui stesso i compiti di RSPP non può farlo in e-learning. Per RSPP e ASPP l’e-learning vale solo per il modulo A.1

Ambienti confinati e attrezzature (carrelli elevatori, piattaforme, gru e le altre dell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08) si fanno solo in aula: niente e-learning e niente videoconferenza.1

E gli aggiornamenti?

Per gli aggiornamenti le regole sono più larghe: l’e-learning è consentito per lavoratori, dirigenti, datori di lavoro, datori di lavoro che svolgono i compiti di RSPP, RSPP e ASPP e coordinatori. Restano in aula o in videoconferenza gli aggiornamenti dei preposti; restano solo in aula quelli per gli ambienti confinati e per le attrezzature.1

Aggiornamento: modalità consentite
CorsoAulaVideoconferenzaE-learning
Lavoratori, formazione specificasìsìsì
Prepostisìsìno
Dirigentisìsìsì
Datore di lavorosìsìsì
Datore di lavoro che svolge i compiti di RSPPsìsìsì
RSPP e ASPPsìsìsì
Coordinatore per la sicurezzasìsìsì
Ambienti sospetti di inquinamento o confinatisìnono
Attrezzature (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/08)sìnono

Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP, per esempio, fa il primo corso in aula o in videoconferenza, ma può fare l’aggiornamento in e-learning.1

Quanto dura il corso e ogni quanto si aggiorna

Le durate sono minime: un corso può durare di più, non di meno. L’aggiornamento dei lavoratori si calcola dalla data di fine corso scritta sull’attestato.1

Durate minime e aggiornamenti
CorsoPrimo corsoAggiornamento
Lavoratori, rischio basso8 ore (4 generale + 4 specifica)6 ore ogni 5 anni
Lavoratori, rischio medio12 ore (4 + 8)6 ore ogni 5 anni
Lavoratori, rischio alto16 ore (4 + 12)6 ore ogni 5 anni
Preposti12 ore6 ore ogni 2 anni
Dirigenti12 ore (+ 6 ore modulo Cantieri)6 ore ogni 5 anni
Datore di lavoro16 ore (+ 6 ore modulo Cantieri)6 ore ogni 5 anni
Datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP—8 ore ogni 5 anni
RSPP e ASPP, modulo A28 ore—

L’aggiornamento dei lavoratori non sostituisce la formazione dovuta quando cambia la mansione o arrivano nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose: quella si fa a parte.1

«Rischio basso» vale per la persona, non solo per l’azienda

La formazione specifica in e-learning è consentita per il rischio basso, ma in un’azienda classificata a rischio basso non si può usare l’e-learning per chi svolge mansioni a rischio medio o alto. Un magazzino dentro un’azienda di servizi, per esempio, non diventa «basso» perché lo è l’ufficio accanto.1

Per il rischio medio e alto l’e-learning è ammesso solo dentro progetti formativi individuati da Regioni e Province autonome.1

Le regole che valgono per tutti i corsi, anche online

Qualunque sia la modalità, l’ente che eroga il corso deve:1

  • ammettere al massimo 30 partecipanti per corso (il limite non vale per l’e-learning);
  • nelle attività pratiche, garantire almeno un docente ogni 6 partecipanti;
  • tenere il registro delle presenze, su carta o elettronico;
  • ammettere alla verifica finale solo chi ha frequentato almeno il 90% delle ore, anche negli aggiornamenti;
  • redigere il verbale della verifica finale e rilasciare un attestato unico per ogni corso, con i dati del partecipante (nome, cognome, codice fiscale).

E antincendio e primo soccorso?

Non sono nella tabella dell’Accordo: hanno decreti propri, e in entrambi la pratica è parte obbligatoria del corso.

Antincendio: formazione e aggiornamento possono usare la formazione a distanza sincrona solo per la parte teorica; le esercitazioni pratiche si fanno in presenza.2

Primo soccorso: gli addetti sono formati «con istruzione teorica e pratica» e la formazione si ripete ogni tre anni «almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico». Il decreto non prevede la formazione a distanza.3

Come riconoscere un corso online fatto bene

In videoconferenza l’ente deve avere procedure per l’accesso protetto e la registrazione dei partecipanti, per rilevare e tracciare la continuità della presenza, per gestire interventi, esercitazioni e verifiche in diretta, e un tutor d’aula virtuale accanto al docente. Il questionario finale chiede anche come ha funzionato la piattaforma.1

In e-learning servono una piattaforma che traccia inizio, fine e tempi di ogni unità didattica (standard SCORM o equivalente), test intermedi e finale, un tutor di contenuto che risponde sugli argomenti e un tutor di processo sulla piattaforma. Prima dell’iscrizione il partecipante deve poter leggere e accettare la scheda del corso: programma, docenti, tutor, tempi minimi e massimi di fruizione, modalità delle verifiche.1

Se una di queste cose manca, il corso rischia di non valere come formazione obbligatoria.

Corsi collegati

Domande frequenti

Il corso preposti si può fare in e-learning?

No, né il primo corso né l’aggiornamento. Si può fare in aula o in videoconferenza sincrona.

La videoconferenza vale come l’aula?

Sì: l’Accordo del 17 aprile 2025 la equipara alla presenza fisica, tranne i moduli di addestramento o di prova pratica.

Il corso RSPP per il datore di lavoro si può fare online?

In videoconferenza sincrona sì. In e-learning no il primo corso, sì l’aggiornamento.

In un’azienda a rischio basso la formazione specifica si può fare tutta in e-learning?

Solo per chi svolge mansioni a rischio basso: per le mansioni a rischio medio o alto l’e-learning non è consentito.

Quante persone possono partecipare a un corso in videoconferenza?

Al massimo 30, come in aula. Il limite non vale per i corsi in e-learning.

Se salto una lezione posso fare lo stesso la verifica finale?

Solo se hai frequentato almeno il 90% delle ore del corso: è la soglia per essere ammessi alla verifica, anche negli aggiornamenti.

Il carrellista può fare il corso online?

No: i corsi per le attrezzature dell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08 si fanno solo in presenza, sia il primo corso sia l’aggiornamento.

Fonti

  1. Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR (G.U. n. 119 del 24 maggio 2025): Parte I (organizzazione dei corsi, verifiche, attestati, pag. 9-10), Parte II (durate, pag. 14 e seguenti), Parte III (aggiornamenti, pag. 82-84), Parte IV (videoconferenza, e-learning, modalità mista e modalità consentite, paragrafi 3.2-3.5, pag. 95-105)
  2. D.M. 2 settembre 2021, Allegato III, punto 3.2.1, comma 2
  3. D.M. 15 luglio 2003, n. 388, art. 3, commi 1 e 5

Guida pubblicata il 29 settembre 2026.

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