Guida · Accordo 2025 · 12 minuti
Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione: cosa cambia e da quando
In breve. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 è in vigore dal 24 maggio 2025 e sostituisce in un testo unico cinque accordi precedenti.1 Le novità più importanti: un corso obbligatorio di 16 ore per il datore di lavoro, da concludere entro il 24 maggio 2027; il corso preposti sale da 8 a 12 ore, con aggiornamento ogni 2 anni invece che ogni 5; il corso dirigenti scende da 16 a 12 ore.1,2 In più: regole comuni per tutti gli enti, la verifica dell’efficacia della formazione sul lavoro e nuove attrezzature che richiedono l’abilitazione.1
Da quando vale e cosa sostituisce
L’Accordo entra in vigore «il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale»: la pubblicazione è avvenuta sulla G.U. n. 119 del 24 maggio 2025.1
Da quella data sono abrogati cinque accordi che fino ad allora regolavano la formazione:1
- l’accordo del 21 dicembre 2011 sulla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti;
- l’accordo del 21 dicembre 2011 sui corsi per il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP;
- l’accordo del 22 febbraio 2012 sulle attrezzature che richiedono l’abilitazione;
- l’accordo del 25 luglio 2012 con le linee applicative dei precedenti;
- l’accordo del 7 luglio 2016 sui corsi per RSPP e ASPP.
Il nuovo testo tiene insieme tutto: corsi, aggiornamenti, modalità di erogazione, verifiche, crediti formativi. Per la formazione dei coordinatori sostituisce anche i contenuti dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/08.1
Per un periodo di dodici mesi, fino al 24 maggio 2026, si potevano ancora avviare corsi con le regole precedenti.1 Oggi quel periodo è chiuso: ogni corso nuovo segue l’Accordo 2025.
Cosa cambia figura per figura
| Figura | Fino al 2025 | Accordo 2025 |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 ore generale + 4, 8 o 12 di specifica; aggiornamento 6 ore ogni 5 anni | invariato; la formazione generale è credito permanente |
| Preposti | 8 ore; aggiornamento 6 ore ogni 5 anni | 12 ore; aggiornamento 6 ore ogni 2 anni |
| Dirigenti | 16 ore; aggiornamento 6 ore ogni 5 anni | 12 ore (+ 6 ore modulo Cantieri); aggiornamento 6 ore ogni 5 anni |
| Datore di lavoro | nessun corso definito | 16 ore (+ 6 ore modulo Cantieri); aggiornamento 6 ore ogni 5 anni |
| Datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP | 16, 32 o 48 ore secondo il rischio | corso datore di lavoro + modulo comune di 8 ore + moduli di settore; aggiornamento 8 ore ogni 5 anni |
Colonna «Fino al 2025»: accordo del 21 dicembre 2011 per lavoratori, preposti e dirigenti;2 per il datore di lavoro RSPP, la tabella dei crediti dell’Accordo 2025. Colonna «Accordo 2025»: Parti II e III.1
Per RSPP e ASPP la struttura resta a moduli: modulo A di 28 ore, modulo B comune di 48 ore più i moduli di specializzazione, modulo C di 24 ore per il solo RSPP. Il corso per coordinatore dura almeno 120 ore.1
Il corso obbligatorio per il datore di lavoro
È la novità che tocca più aziende. Dal 2021 il Testo Unico chiede che il datore di lavoro riceva «un’adeguata e specifica formazione» sui propri compiti,3 ma mancava un corso con durata e contenuti. L’Accordo lo definisce: 16 ore minime, per far conoscere obblighi e responsabilità penali, civili e amministrative, il ruolo degli organi di vigilanza e l’organizzazione del sistema di prevenzione aziendale.1
Il datore di lavoro deve concludere il corso entro il 24 maggio 2027, 24 mesi dall’entrata in vigore. I corsi già frequentati con contenuti conformi all’Accordo sono riconosciuti.1 Nei cantieri si aggiunge un modulo di 6 ore, che rende il corso valido anche per il datore di lavoro dell’impresa affidataria.1
Il corso vale anche come primo passo per chi vuole svolgere direttamente i compiti di RSPP: al modulo comune di 8 ore si accede solo dopo averlo frequentato.1 Chi era già RSPP di se stesso con i corsi del 2011 mantiene il credito: il corso a rischio basso vale come modulo comune, quelli a rischio medio e alto valgono anche per alcuni moduli di settore, se l’attestato riporta il codice Ateco corrispondente.1
Preposti: più ore e aggiornamento ogni due anni
Il corso preposti passa a 12 ore minime e vi si accede solo dopo aver completato la formazione generale e specifica da lavoratore.1 Tra gli argomenti obbligatori c’è il «preposto di fatto»: conta il ruolo svolto davvero, non solo la nomina.1
L’aggiornamento diventa biennale, con almeno 6 ore, e va ripetuto anche prima quando cambiano i rischi o il contesto.1 La regola dei due anni era già nel Testo Unico dal 2021;3 l’Accordo la mette in pratica.
Per chi era già preposto: i corsi fatti con le vecchie regole restano validi, ma chi aveva l’ultimo corso o aggiornamento più vecchio di 2 anni al 24 maggio 2025 doveva aggiornarsi entro il 24 maggio 2026.1 Quel termine è passato.
Il corso preposti non si può fare in e-learning, né il primo corso né l’aggiornamento: aula o videoconferenza.1 Con le regole del 2011 una parte del corso poteva essere in e-learning.2
Regole nuove per chi organizza i corsi
L’Accordo dice chi può fare formazione: soggetti istituzionali (ministeri, Regioni e ASL, università, INAIL, Vigili del fuoco, ordini professionali), enti accreditati dalla Regione, fondi interprofessionali, organismi paritetici e associazioni sindacali con determinati requisiti.1 Gli enti accreditati devono avere almeno tre anni di esperienza documentata in formazione sulla sicurezza; per i corsi lavoratori, preposti e dirigenti basta l’accreditamento.1
Il datore di lavoro può organizzare lui stesso i corsi per i propri lavoratori, preposti e dirigenti, con docenti qualificati; se ha i requisiti da RSPP può anche fare da docente per loro.1
Per ogni corso: un solo soggetto formatore responsabile, al massimo 30 partecipanti (non in e-learning), un docente ogni 6 partecipanti nella pratica, registro presenze, ammissione alla verifica finale solo con il 90% di frequenza, verbale, attestato che indica anche la modalità di erogazione. La documentazione del corso si conserva per 10 anni.1
Aula, videoconferenza, e-learning
L’Accordo riconosce quattro modalità: presenza, videoconferenza sincrona, e-learning e modalità mista.1 La videoconferenza con docente in diretta è equiparata all’aula, tranne per le parti pratiche; l’e-learning è ammesso solo per alcuni corsi, con requisiti precisi per la piattaforma e i tutor.1
Il dettaglio corso per corso è nella guida Quali corsi di sicurezza si possono fare online.
La verifica dell’efficacia, dopo il corso
Non basta più che il lavoratore abbia superato il test finale. Il datore di lavoro deve verificare l’efficacia della formazione durante il lavoro, a distanza di tempo dal corso: se conoscenze e procedure vengono davvero applicate.1
L’Accordo indica tre strumenti, anche con il supporto dell’RSPP:1
- l’analisi degli infortuni e dei mancati infortuni prima e dopo la formazione;
- un questionario di autovalutazione per i lavoratori;
- una check list di osservazione dei comportamenti: uso dei DPI, uso corretto delle attrezzature, rispetto delle procedure.
I risultati si discutono nella riunione periodica.1 La verifica dell’efficacia è anche un motivo per aggiornare prima della scadenza: l’aggiornamento dei lavoratori va fatto quando le verifiche ne mostrano la necessità.1
Nuove attrezzature e ambienti confinati
All’elenco delle attrezzature che richiedono un’abilitazione (piattaforme, gru, carrelli elevatori, trattori, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo) si aggiungono tre voci: carro raccoglifrutta, caricatori per la movimentazione di materiali e carroponti.1 Per queste tre il corso andava concluso entro il 24 maggio 2026; i corsi già fatti con contenuti conformi sono riconosciuti.1
Arriva anche un corso definito per chi lavora in ambienti sospetti di inquinamento o confinati: almeno 12 ore, con aggiornamento di 4 ore di pratica ogni 5 anni. Anche qui il termine per completarlo era di 12 mesi.1
Crediti e controlli
I corsi fatti con le regole precedenti non si buttano: per lavoratori, preposti, dirigenti, coordinatori e per i moduli A e C di RSPP e ASPP è riconosciuto il credito formativo totale; per il modulo B e per il datore di lavoro RSPP valgono le tabelle di corrispondenza.1 Dove un tipo di formazione non compare nelle tabelle, nessun credito è riconosciuto.1
Gli organi di vigilanza pianificano controlli sulle attività formative, sia su chi eroga la formazione sia su chi la riceve.1 Un attestato senza verbale, senza registro o con una modalità non consentita per quel corso è il primo punto che un controllo guarda.
Corsi collegati
Datore di lavoro: gli obblighi · Preposto: cosa deve fare · Dirigente
Domande frequenti
Da quando è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni?
Dal 24 maggio 2025, giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 119.
Il datore di lavoro deve fare un corso anche se non fa l’RSPP?
Sì: il corso da 16 ore è obbligatorio per il datore di lavoro, da concludere entro il 24 maggio 2027.
Quante ore dura ora il corso preposti?
Almeno 12 ore, con aggiornamento di 6 ore ogni 2 anni. Prima erano 8 ore, con aggiornamento ogni 5 anni.
I corsi fatti prima del 2025 valgono ancora?
Sì: per lavoratori, preposti e dirigenti è riconosciuto il credito formativo totale. Le scadenze di aggiornamento però seguono le nuove regole.
Il corso dirigenti è cambiato?
Sì: dura almeno 12 ore invece di 16, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per i cantieri.
Cosa vuol dire verifica dell’efficacia della formazione?
Il datore di lavoro, dopo il corso, controlla sul lavoro se la formazione viene applicata: con l’analisi degli infortuni, un questionario o una check list di osservazione.
Il carroponte richiede l’abilitazione?
Sì, dall’Accordo 2025: carroponti, carri raccoglifrutta e caricatori per materiali sono entrati tra le attrezzature che richiedono un corso di abilitazione.
Fonti
- Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR (G.U. n. 119 del 24 maggio 2025): Parte I (soggetti formatori, docenti, organizzazione, verbali, attestati, fascicolo, pag. 8-11), Parte II (corsi e durate, pag. 11-80: preposti pag. 15-16, dirigenti pag. 16-18, datore di lavoro pag. 19-21, datore di lavoro RSPP pag. 22, RSPP e ASPP pag. 25-33, coordinatori pag. 36, ambienti confinati pag. 40, attrezzature pag. 42-80), Parte III (aggiornamenti, pag. 82-84), Parte IV (modalità, pag. 95-105; verifica dell’efficacia, pag. 111), Parti V-VII (crediti, controlli, entrata in vigore, transitorio e abrogazioni, pag. 112-118)
- Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, Rep. atti n. 221/CSR (G.U. n. 8 dell’11 gennaio 2012): punto 3 (e-learning), punto 5 (preposti, 8 ore), punto 6 (dirigenti, 16 ore), punto 9 (aggiornamento)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo coordinato dell’Ispettorato nazionale del lavoro, edizione gennaio 2026: art. 37 commi 7 e 7-ter (pag. 47)
Guida pubblicata il 29 settembre 2026.