Guida · Preposto · 10 minuti
Preposto: chi è, cosa deve fare e che formazione serve
In breve. Il preposto è chi sovrintende al lavoro di altri e controlla che le direttive siano eseguite.1 Dal 2021 il datore di lavoro deve individuarlo e il preposto, oltre a vigilare, deve interrompere l’attività quando un lavoratore persiste in un comportamento pericoloso o c’è un pericolo.1 Serve un corso di almeno 12 ore, in aula o in videoconferenza, con aggiornamento di 6 ore ogni 2 anni.2
Chi è il preposto
Il Testo Unico lo definisce come la persona che, per competenze professionali e con poteri gerarchici e funzionali adeguati, «sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa».1
In pratica è il capo squadra, il capo reparto, il capo turno, il responsabile di cantiere o di magazzino: chi organizza e controlla il lavoro di un gruppo. Il titolo non conta: conta ciò che la persona fa. La legge stessa estende gli obblighi a chi, «pur sprovvisto di regolare investitura», esercita in concreto quei poteri: è il preposto di fatto.1
Preposto, dirigente, datore di lavoro: chi fa cosa
Il Testo Unico distingue tre livelli, e la differenza sta nei poteri:1
- il datore di lavoro ha la responsabilità dell’organizzazione perché esercita i poteri decisionali e di spesa;
- il dirigente attua le direttive del datore di lavoro, organizza l’attività lavorativa e vigila su di essa;
- il preposto sovrintende all’attività, garantisce che le direttive ricevute siano attuate e ne controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
Il dirigente organizza, il preposto controlla sul campo. In un’azienda piccola la stessa persona può avere più ruoli; in una grande, un responsabile di stabilimento può essere dirigente e i capi reparto preposti. Ogni ruolo ha il suo corso, con durata e contenuti propri.2
L’obbligo di individuarlo
Dal 2021 il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare il preposto o i preposti per le attività di vigilanza. I contratti collettivi possono stabilire un emolumento per chi svolge il ruolo, e il preposto non può subire pregiudizio per la propria attività.1
Negli appalti e subappalti il datore di lavoro appaltatore deve indicare espressamente al committente chi svolge la funzione di preposto.1
Non individuare il preposto, o non indicarlo al committente, è punito con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.1 La nomina per iscritto non è richiesta in modo espresso dalla norma, ma è il modo più semplice per dimostrare l’individuazione e chiarire a tutti chi è il preposto.
Cosa deve fare
Il preposto, secondo le sue attribuzioni e competenze, deve:1
- sovrintendere e vigilare che i lavoratori rispettino obblighi di legge, disposizioni aziendali e uso dei dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- se rileva un comportamento non conforme, intervenire con le indicazioni di sicurezza necessarie; se l’inosservanza persiste, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- fare in modo che solo i lavoratori con adeguate istruzioni accedano alle zone a rischio grave e specifico;
- in emergenza, richiedere il rispetto delle misure previste e dare istruzioni perché i lavoratori abbandonino la zona in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile;
- informare il prima possibile i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato;
- non chiedere di riprendere il lavoro dove il pericolo grave e immediato persiste, salvo eccezioni motivate;
- segnalare al datore di lavoro o al dirigente le carenze di mezzi, attrezzature e DPI e ogni condizione di pericolo; se necessario, interrompere temporaneamente l’attività;
- frequentare i corsi di formazione previsti.
Fermare il lavoro: il potere più nuovo
Il potere di interrompere l’attività è stato aggiunto nel 2021.1 Scatta in due situazioni:
- un lavoratore continua a non rispettare le disposizioni anche dopo le indicazioni del preposto: si ferma la sua attività e si informano i superiori;
- il preposto rileva carenze di mezzi o attrezzature o un’altra condizione di pericolo durante la vigilanza: se necessario ferma temporaneamente l’attività, e in ogni caso segnala le non conformità.
Il corso preposti deve preparare proprio a questo: tra gli obiettivi ci sono le funzioni di controllo del preposto, cioè sovrintendenza, vigilanza, interruzione dell’attività, informazione e segnalazione.2
Il corso da 12 ore
L’Accordo Stato-Regioni 2025 fissa il corso preposti in almeno 12 ore, articolate in quattro moduli:2
- giuridico normativo: chi è il preposto, preposto di fatto, compiti, obblighi e relazioni con gli altri soggetti della prevenzione;
- gestione e organizzazione della sicurezza: come esercitare vigilanza e controllo;
- valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione delle attività;
- comunicazione e informazione con i lavoratori e con gli altri soggetti.
Al corso si accede solo dopo aver completato la formazione generale e specifica da lavoratore.2 Il corso vale anche per il preposto dell’impresa affidataria nei cantieri.2
Sulla modalità: la legge chiede che la formazione dei preposti si svolga «interamente con modalità in presenza»;1 l’Accordo considera la videoconferenza sincrona equivalente alla presenza e esclude l’e-learning, sia per il primo corso sia per gli aggiornamenti.2 Quindi: aula o videoconferenza, mai e-learning.
Aggiornamento ogni due anni
La formazione del preposto va ripetuta «con cadenza almeno biennale» e ogni volta che l’evoluzione dei rischi o nuovi rischi lo rendono necessario.1 L’Accordo fissa la durata minima in 6 ore e precisa che l’aggiornamento comprende i cambiamenti del contesto in cui il preposto lavora: un reparto diverso, un processo produttivo o un’organizzazione nuovi.2
Per l’aggiornamento dei preposti non valgono convegni e seminari: serve un corso vero.2 Per chi aveva l’ultimo corso o aggiornamento più vecchio di 2 anni al 24 maggio 2025, il termine per mettersi in regola era il 24 maggio 2026.2
Le responsabilità del preposto
Il preposto risponde in prima persona, nei limiti delle sue attribuzioni e competenze:1
- arresto fino a due mesi o ammenda da 569,53 a 1.708,61 euro se non vigila, non interviene, non ferma l’attività quando deve, non gestisce l’emergenza, chiede di riprendere il lavoro in presenza di pericolo grave o non segnala le carenze;
- arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 1.139,08 euro se lascia entrare lavoratori senza istruzioni nelle zone a rischio grave, non informa i lavoratori esposti a un pericolo o non frequenta i corsi.
Per il datore di lavoro, la mancata formazione del preposto è punita con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.1
Corsi collegati
Domande frequenti
Chi è il preposto in azienda?
Chi sovrintende al lavoro di altri e controlla che le direttive siano eseguite: capo squadra, capo reparto, capo turno. Conta il ruolo svolto, anche senza nomina formale.
Il preposto va nominato per iscritto?
La legge chiede di individuarlo; la forma scritta non è imposta in modo espresso, ma è il modo più semplice per dimostrarlo.
Il preposto può fermare un lavoratore?
Sì, deve: se il lavoratore persiste nel non rispettare le disposizioni, il preposto interrompe la sua attività e informa i superiori.
Quante ore dura il corso preposti?
Almeno 12 ore, dopo la formazione generale e specifica da lavoratore.
Ogni quanto si aggiorna il preposto?
Ogni 2 anni, con almeno 6 ore, e prima se cambiano i rischi o il contesto di lavoro.
Il corso preposti si può fare online?
In videoconferenza sincrona sì, in e-learning no: né il primo corso né l’aggiornamento.
Al preposto spetta un compenso in più?
La legge consente ai contratti collettivi di stabilire un emolumento per il preposto: dipende dal contratto applicato.
Fonti
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo coordinato dell’Ispettorato nazionale del lavoro, edizione gennaio 2026: art. 2 c. 1 lett. e (pag. 1), art. 18 c. 1 lett. b-bis (pag. 24), art. 19 (pag. 27-28), art. 26 c. 8-bis (pag. 34), art. 37 c. 7-ter (pag. 47), artt. 55 c. 5 e 56 (pag. 62-63), art. 299 (pag. 175)
- Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR (G.U. n. 119 del 24 maggio 2025): Parte II, punto 2.2 (corso preposti, pag. 15-17); Parte III, punto 1.2 (aggiornamento, pag. 82-83); Parte IV, punto 3.5 (modalità, pag. 104-105); Parte VII (transitorio, pag. 114)
Guida pubblicata il 29 settembre 2026.