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Visita medica del lavoro: chi la fa, ogni quanto si ripete e cosa controlla?

In breve. La visita medica del lavoro la fa il medico competente, dentro la sorveglianza sanitaria, per i lavoratori esposti ai rischi per cui la legge la prevede. Si fa prima di iniziare (anche prima dell’assunzione), poi di norma una volta l’anno, al cambio di mansione, su richiesta del lavoratore e alla ripresa dopo più di 60 giorni di malattia, se il medico lo ritiene. Ogni visita si chiude con un giudizio di idoneità scritto, che si può contestare all’ASL entro 30 giorni. La paga il datore di lavoro.

Per chi è obbligatoria

La sorveglianza sanitaria non riguarda per forza tutti i lavoratori. La fa il medico competente nei casi previsti dalla legge e quando il lavoratore la chiede e il medico la ritiene legata ai rischi del suo lavoro.1 Il datore di lavoro nomina il medico competente proprio per questo, quando la legge o la valutazione dei rischi lo richiedono, e il medico collabora alla valutazione anche per decidere chi va sottoposto a sorveglianza.1

Alcuni casi frequenti:1

  • chi usa il videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore la settimana, tolte le pause;
  • chi è esposto al rumore oltre gli 85 dB(A) di esposizione giornaliera, i valori superiori di azione (e, su richiesta, oltre gli 80 dB(A), se il medico è d’accordo);
  • chi è esposto ad agenti chimici pericolosi per la salute, come quelli tossici, corrosivi, irritanti o sensibilizzanti;
  • gli altri rischi per cui il D.Lgs. 81/08 la prevede, come vibrazioni, agenti biologici, cancerogeni, movimentazione manuale dei carichi, secondo la valutazione.

Non va confusa con la visita fiscale dell’INPS, che controlla la malattia del dipendente assente: è un’altra cosa e non la fa il medico competente.

Quando si fa: le visite previste

La sorveglianza sanitaria comprende queste visite:1

  1. Preventiva, prima di adibire il lavoratore alla mansione, per escludere controindicazioni. Dal 12 gennaio 2025 la legge dice esplicitamente che si può fare anche in fase preassuntiva.
  2. Periodica, per controllare lo stato di salute e confermare l’idoneità.
  3. Su richiesta del lavoratore, se il medico la ritiene legata ai rischi del lavoro o a condizioni di salute che il lavoro può peggiorare.
  4. Al cambio di mansione, per verificare l’idoneità alla mansione nuova.
  5. Alla cessazione del rapporto, nei casi previsti dalla legge.
  6. Prima della ripresa dopo un’assenza per malattia di oltre 60 giorni continuativi, se il medico la ritiene necessaria; se non la ritiene necessaria, esprime comunque il giudizio di idoneità.
  7. Dal 31 dicembre 2025, nelle attività ad elevato rischio di infortuni, una visita prima o durante il turno quando c’è un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore sia sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti.

Nella visita preventiva il medico chiede al lavoratore la copia della cartella sanitaria del lavoro precedente e tiene conto degli esami già fatti, per non ripeterli se non servono.1

Ogni quanto si ripete

Se la norma del rischio non dice altro, la visita periodica si fa di norma una volta l’anno. Il medico competente può stabilire una cadenza diversa in base alla valutazione del rischio, e l’organo di vigilanza, con un provvedimento motivato, può cambiarla.1

Visita periodica: le cadenze del D.Lgs. 81/08
RischioOgni quanto
Regola generaledi norma una volta l’anno, salvo cadenza diversa decisa dal medico
Videoterminaliogni 2 anni per chi ha 50 anni o più e per chi è idoneo con prescrizioni o limitazioni; ogni 5 anni negli altri casi
Rumore oltre i valori superiori di azionedi norma una volta l’anno, o con la cadenza motivata nel DVR
Agenti chimici pericolosiprima di iniziare, poi di norma una volta l’anno, o con la cadenza motivata nel DVR

Per i videoterminali, in caso di inidoneità temporanea è il medico a fissare la data della visita successiva; il lavoratore può comunque chiedere una visita di controllo.1

Cosa controlla e cosa no

Il medico segue un protocollo sanitario costruito sui rischi specifici di quella mansione.1 Le visite comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirate al rischio che il medico ritiene necessari, a cura e spese del datore di lavoro.1 Per chi usa il videoterminale, per esempio, la visita guarda soprattutto la vista e gli occhi e l’apparato muscolo-scheletrico; se la visita lo richiede, il datore di lavoro fornisce a sue spese gli occhiali speciali da lavoro quando quelli normali non bastano.1

Nei casi e alle condizioni previsti dalla legge, alcune visite servono anche a verificare l’assenza di dipendenza da alcol e di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.1

Le visite non possono essere fatte per accertare una gravidanza, né negli altri casi vietati dalla legge.1

Il caso più comune: il videoterminale

Per la legge è «videoterminalista» chi usa uno schermo in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore la settimana, tolte le pause: la gran parte degli impiegati d’ufficio.1 La sorveglianza guarda in particolare i rischi per la vista e gli occhi e per l’apparato muscolo-scheletrico, e il medico classifica il lavoratore con i giudizi di sempre.1

Le visite si ripetono ogni 5 anni, e ogni 2 anni dopo i 50 anni o per chi è idoneo con prescrizioni o limitazioni, salvo casi particolari che il medico decide diversamente.1 Se dalla visita risulta che servono occhiali speciali per lavorare e quelli normali non bastano, li paga il datore di lavoro.1

Il videoterminalista ha diritto a pause o a cambiare attività: se il contratto collettivo non dice altro, 15 minuti ogni 120 di lavoro continuativo allo schermo.1

Lavoro notturno, agenti chimici, somministrazione

Lavoro notturno. Lo stato di salute dei lavoratori notturni va controllato, a spese del datore di lavoro, con visite preventive e periodiche almeno ogni due anni, per escludere controindicazioni al lavoro di notte; le fa il medico competente o una struttura sanitaria pubblica.2

Agenti chimici. Per gli agenti con un valore limite biologico il monitoraggio biologico è obbligatorio: il lavoratore viene informato del suo risultato, e i risultati anonimi vanno allegati al DVR e comunicati all’RLS. Gli accertamenti devono essere a basso rischio per chi li fa. Se emergono effetti sulla salute o un valore limite superato, il medico informa i lavoratori e il datore di lavoro, che rivede la valutazione dei rischi e le misure e fa fare una visita straordinaria a tutti gli altri esposti allo stesso modo.1

Lavoratori in somministrazione. L’azienda utilizzatrice ha verso di loro gli stessi obblighi di prevenzione e protezione che ha verso i propri dipendenti; informazione, formazione e addestramento sulle attrezzature li fa l’agenzia, salvo che il contratto li affidi all’utilizzatore.3 Chi organizza le visite conviene scriverlo nel contratto di somministrazione, per non lasciare buchi nelle scadenze.

Chi è il medico competente e chi lo sceglie

Il medico competente lo nomina il datore di lavoro.1 Deve avere uno di questi titoli: la specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, una docenza in una delle materie della medicina del lavoro, la vecchia autorizzazione del 1991, oppure la specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale con un percorso formativo universitario apposito. I medici competenti sono iscritti in un elenco nazionale tenuto dal Ministero.1

Può lavorare come dipendente o collaboratore di una struttura esterna convenzionata con l’azienda, come libero professionista o come dipendente dello stesso datore di lavoro, seguendo i principi della medicina del lavoro e il codice etico internazionale della salute occupazionale.1

Il giudizio di idoneità

Dopo ogni visita il medico competente esprime uno di questi giudizi sulla mansione specifica:1

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea, con l’indicazione di fino a quando vale;
  • inidoneità permanente.

Il giudizio è scritto e ne ricevono copia il lavoratore e il datore di lavoro.1 Il datore di lavoro applica le misure indicate dal medico; se il lavoratore non è idoneo alla sua mansione, lo adibisce, dove possibile, a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori, mantenendogli il trattamento della mansione di provenienza.1

Se non sei d’accordo: il ricorso all’ASL

Contro il giudizio del medico competente, compreso quello dato prima dell’assunzione, si può fare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all’azienda sanitaria locale competente. L’ASL, dopo eventuali altri accertamenti, conferma, modifica o revoca il giudizio.1

Il ricorso lo può presentare il lavoratore, ma anche il datore di lavoro: per esempio quando le limitazioni indicate rendono difficile organizzare il lavoro.

Cosa sa il datore di lavoro della visita

Il datore di lavoro riceve il giudizio di idoneità, con le eventuali prescrizioni o limitazioni: è quello che gli serve per organizzare il lavoro.1 Diagnosi, esami e anamnesi restano nella cartella sanitaria, che il medico custodisce sotto la propria responsabilità e con il segreto professionale.1

All’azienda, all’RSPP e all’RLS il medico comunica per iscritto, nella riunione periodica, solo i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza, con le indicazioni utili per migliorare le misure di prevenzione.1

La cartella sanitaria e di rischio

Per ogni lavoratore sotto sorveglianza il medico tiene una cartella sanitaria e di rischio, con il segreto professionale; gli esiti delle visite ci vanno allegati.1 Il medico spiega al lavoratore il significato della sorveglianza, lo informa dei risultati e, se lo chiede, gli dà copia della documentazione; quando il rapporto di lavoro finisce gli consegna copia della cartella, mentre l’originale lo conserva il datore di lavoro per almeno dieci anni.1

Il medico comunica i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza nella riunione periodica, e visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno, o con la cadenza che stabilisce in base al rischio.1

Cosa deve fare l’azienda

  • nominare il medico competente quando la sorveglianza è prevista;
  • mandare i lavoratori alle visite entro le scadenze del programma di sorveglianza e comunicare al medico le cessazioni dei rapporti di lavoro;
  • applicare le prescrizioni e le limitazioni dei giudizi;
  • pagare visite ed esami: la sicurezza non deve costare nulla ai lavoratori.

Se le visite mancano per più di cinque lavoratori la sanzione raddoppia, per più di dieci triplica.1 Il modo più semplice per non perdere le scadenze è tenerle accanto a quelle della formazione.

Domande frequenti

La visita medica del lavoro è obbligatoria per tutti?

No: per chi è esposto ai rischi per cui la legge la prevede, per esempio videoterminale per almeno 20 ore la settimana, rumore o agenti chimici pericolosi, e per chi la chiede se il medico la ritiene legata al lavoro.

Ogni quanto si fa la visita medica del lavoro?

Di norma una volta l’anno, salvo una cadenza diversa decisa dal medico in base al rischio. Per i videoterminali ogni 5 anni, ogni 2 sopra i 50 anni o con prescrizioni.

Chi paga la visita medica del lavoro?

Il datore di lavoro: visite ed esami sono a sua cura e spese.

Si può fare la visita prima dell’assunzione?

Sì: la visita preventiva si può fare anche in fase preassuntiva.

Cosa controlla la visita medica del lavoro?

Quello che serve per i rischi della mansione, con esami clinici e biologici mirati: per i videoterminali soprattutto vista e apparato muscolo-scheletrico. Non può servire ad accertare una gravidanza.

Cosa succede se il medico mi giudica non idoneo?

Il datore di lavoro deve adibirti, dove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori, mantenendo il trattamento di prima.

Come si contesta il giudizio del medico competente?

Con un ricorso all’ASL entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio.

Il datore di lavoro vede i risultati della visita?

No: riceve solo il giudizio di idoneità con le eventuali prescrizioni. Diagnosi ed esami restano nella cartella del medico, sotto segreto professionale.

Chi può fare il medico competente?

Un medico specializzato in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori, o con gli altri titoli previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 81/08; lo nomina il datore di lavoro.

Quante pause spettano al videoterminale?

Se il contratto collettivo non dice altro, 15 minuti ogni 120 di lavoro continuativo allo schermo, anche come cambio di attività.

Ogni quanto fa la visita chi lavora di notte?

Almeno ogni due anni, oltre alla visita preventiva, a spese del datore di lavoro.

Bisogna rifare la visita dopo una lunga malattia?

Dopo più di 60 giorni continuativi di assenza per malattia, se il medico la ritiene necessaria; altrimenti esprime comunque il giudizio di idoneità.

Fonti

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo coordinato dell’Ispettorato nazionale del lavoro, edizione gennaio 2026: artt. 15, 18, 25, 38, 39, 41 e 42 (pag. 23-24, 30, 49, 51-53), 173, 175 e 176 (pag. 113-114), 189 e 196 (pag. 119-121), 229, commi 1-7 (pag. 140), con le modifiche della L. 13 dicembre 2024, n. 203 e del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159
  2. Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, art. 14, comma 1 (lavoro notturno)
  3. Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 35, comma 4 (somministrazione di lavoro)

Guida pubblicata il 5 ottobre 2026.

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