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Fondi interprofessionali: si può finanziare la formazione sulla sicurezza?
In breve. I fondi interprofessionali finanziano la formazione dei dipendenti con lo 0,30% delle retribuzioni che ogni datore di lavoro versa già all’INPS: aderendo, quella quota va al fondo scelto.1,2 L’adesione si decide entro il 31 ottobre e vale dal 1° gennaio successivo.1 La formazione obbligatoria sulla sicurezza si può finanziare con il conto individuale dell’azienda, non con gli avvisi del conto collettivo, che seguono le regole europee sugli aiuti di Stato.5,4
Cosa sono i fondi interprofessionali
Sono fondi paritetici, costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, per sviluppare la formazione professionale continua «in un’ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori». Possono nascere per i settori dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato.1
Per funzionare devono essere autorizzati dal Ministero del lavoro, che verifica criteri di gestione, professionalità dei gestori e trasparenza.1
I fondi possono finanziare, in tutto o in parte:1
- piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali;
- iniziative propedeutiche e collegate a quei piani, concordate tra le parti;
- piani di formazione o riqualificazione del Patto di formazione e piani per i lavoratori in cassa integrazione;
- misure per apprendisti e collaboratori, con una parte delle risorse.
Il punto chiave è «concordati tra le parti sociali»: un piano finanziato dai fondi va condiviso con le parti sociali, sia con il conto individuale sia con quello collettivo.1,5 La condivisione si cerca prima al livello del piano (rappresentanze aziendali per un piano aziendale, territoriali per un piano territoriale); se manca o non risponde, al livello sindacale immediatamente superiore.5
Da dove vengono le risorse
Ogni datore di lavoro privato versa all’INPS un contributo integrativo per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria pari allo 0,30% delle retribuzioni soggette a contributi.2 Chi aderisce a un fondo continua a versarlo all’INPS, che lo trasferisce «per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro».1
Quindi aderire non costa nulla in più: cambia solo la destinazione di un contributo che si paga comunque. Chi non aderisce lo versa lo stesso, ma non lo ritrova in formazione per i propri dipendenti.
Nel finanziare i piani, i fondi seguono il «criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti».1 Le linee guida ministeriali sui fondi riconoscono due soli modi di usare le risorse:5
- il conto individuale: le aziende che hanno versato attingono direttamente, «senza mediazioni», ai propri contributi per la propria formazione;
- il conto collettivo (o «di sistema»): una parte o tutte le risorse vanno in un conto comune, assegnato con avvisi e procedure selettive su temi o destinatari specifici. Le risorse ricevute si impiegano di regola entro 12 mesi dall’assegnazione.
Quali canali offre, con quali soglie e scadenze, lo stabilisce ogni fondo nei suoi regolamenti.
Come e quando si aderisce
La legge fissa una sola scadenza: l’adesione si esprime entro il 31 ottobre di ogni anno e ha effetto dal 1° gennaio successivo; anche le adesioni successive e le disdette hanno effetto dal 1° gennaio.1
Il datore di lavoro sceglie il fondo e lo indica all’INPS, che da quel momento gira il contributo al fondo scelto.1 In pratica: chi aderisce a ottobre 2026 comincia ad alimentare il fondo con i contributi del 2027. Per questo conviene decidere per tempo, prima di avere un bisogno di formazione urgente.
Il contributo va al fondo indicato dal datore di lavoro: se ne sceglie uno. I fondi nascono per settori economici (industria, agricoltura, terziario, artigianato) e possono articolarsi a livello regionale o territoriale.1
La formazione obbligatoria sulla sicurezza si può finanziare?
Dipende dal canale.
Con il conto individuale sì: secondo le linee guida ministeriali questa modalità, in cui l’azienda usa direttamente i contributi che ha versato, «esula dall’applicazione della normativa in materia di aiuti di stato».5 L’esclusione della formazione obbligatoria, che viene da quella normativa, qui non opera: restano le regole del fondo.
Con il conto collettivo no. L’assegnazione con avvisi e valutazione dei progetti è un aiuto di Stato, e «per le medesime ragioni non è finanziabile a valere sulle risorse del conto collettivo la formazione obbligatoria per legge».5 Il riferimento è il regolamento europeo generale di esenzione: «Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione».4
In pratica: il corso da lavoratore, preposto, dirigente, datore di lavoro, antincendio o primo soccorso si può pagare con il conto individuale, se il fondo lo prevede; con un avviso del conto collettivo si finanzia invece la formazione che va oltre l’obbligo, per esempio competenze tecniche, digitali, organizzative o di sicurezza non richieste dalla legge.
Le soglie per accedere al conto individuale le fissa ogni fondo: dove i contributi versati sono pochi, come nelle aziende più piccole, il canale disponibile possono essere solo gli avvisi, e quindi la formazione non obbligatoria.5
Cambiare fondo: cosa succede alle risorse
Si può cambiare fondo con la stessa regola dell’adesione: disdetta ed effetto dal 1° gennaio.1 Le risorse versate al fondo precedente, in alcuni casi, seguono l’azienda: deve essere trasferito al nuovo fondo il 70% di quanto versato nel triennio precedente, al netto di quanto già usato per i propri piani formativi.3
Il trasferimento vale solo se l’importo da trasferire è di almeno 3.000 euro e se l’azienda, in ciascuno dei tre anni precedenti, non rientrava nella definizione europea di micro o piccola impresa.3 Per una piccola impresa, quindi, cambiare fondo significa ripartire da zero con il nuovo.
Da dove partire
- Verificare se l’azienda aderisce già a un fondo e a quale: il dato è nella gestione contributiva, di solito lo conosce il consulente del lavoro.
- Leggere il regolamento del fondo: se c’è il conto individuale e con quali soglie, scadenze degli avvisi, costi riconosciuti.
- Pianificare con anticipo: tra accordo con le parti sociali, presentazione del piano e approvazione passano settimane; le scadenze della formazione obbligatoria non aspettano il finanziamento.
- Separare i bisogni: la formazione obbligatoria sul conto individuale, quella che va oltre l’obbligo sugli avvisi del conto collettivo.
Il finanziamento cambia chi paga, non le regole del corso: la formazione obbligatoria deve comunque rispettare durate, contenuti e modalità dell’Accordo Stato-Regioni. Le regole per corso sono nella guida Quali corsi di sicurezza si possono fare online.
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Domande frequenti
Aderire a un fondo interprofessionale costa qualcosa?
No: si destina al fondo lo 0,30% delle retribuzioni che il datore di lavoro versa comunque all’INPS.
Entro quando si aderisce a un fondo interprofessionale?
Entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio successivo.
Con i fondi interprofessionali si può pagare la formazione obbligatoria sulla sicurezza?
Sì con il conto individuale dell’azienda, se il fondo lo prevede; no con gli avvisi del conto collettivo, che non possono finanziare la formazione obbligatoria per legge.
Che differenza c’è tra conto individuale e conto collettivo?
Con il conto individuale l’azienda usa direttamente i contributi che ha versato; con il conto collettivo le risorse di tutti gli aderenti si assegnano con avvisi e valutazione dei progetti.
Se cambio fondo perdo quello che ho versato?
Il 70% dei versamenti degli ultimi tre anni, non ancora usati, passa al nuovo fondo se l’importo è di almeno 3.000 euro e l’azienda non è una micro o piccola impresa. Altrimenti si riparte da zero.
Serve un accordo sindacale per usare i fondi?
Il piano va condiviso con le parti sociali, al livello del piano o, se manca, a quello sindacale superiore.
Posso aderire a più fondi?
Il contributo di ogni posizione va a un solo fondo, quello indicato dal datore di lavoro all’INPS.
Fonti
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 118, commi 1, 2 e 3 (testo vigente su Normattiva)
- Legge 21 dicembre 1978, n. 845, art. 25 (contributo integrativo dello 0,30%)
- Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, art. 19, comma 7-bis (mobilità tra i fondi)
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, art. 31 (aiuti alla formazione), GU L 187 del 26 giugno 2014, testo consolidato al 1° luglio 2023
- Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018, «Linee guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali», par. 3.2 (conto individuale e conto collettivo, condivisione dei piani, pag. 6-7)
Guida pubblicata il 30 settembre 2026.
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