Il preposto: nomina, formazione e sanzioni

Chi è il preposto?

Il preposto è il lavoratore che, nel suo settore o reparto, coordina e organizza le attività degli altri dipendenti. Immaginiamo il capo reparto di un’azienda specializzata in produzione di pasta: il preposto può essere il capo reparto del confezionamento, quindi coordina le attività quotidiane e controlla che esse vengano eseguite secondo le direttive aziendali. Va da sé che, in base alle caratteristiche dell’azienda, possano esserci più preposti: sempre a titolo di esempio, in un’azienda può esserci un preposto per l’area produzione, uno per l’area cottura e così via.
Secondo il testo unico 81/08 sulla sicurezza sul lavoro, art.2, il preposto è:

“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;”

Possiamo definire il preposto “il guardiano della sicurezza”.

La formazione del preposto

Il preposto, come si intuisce, ha un rilevante grado di responsabilità, ragione per cui è fondamentale seguire un preciso percorso di formazione. Nello specifico, il datore di lavoro deve assicurarsi che il preposto frequenti
a) la formazione obbligatoria per tutti i lavoratori;
b) una formazione aggiuntiva e specifica per il suo ruolo.
La durata minima obbligatoria per la formazione specifica del preposto è di 8 ore.

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Come individuare il preposto?

Il preposto è la persona che si trova in una posizione di preminenza, anche minima e limitata, rispetto agli altri dipendenti aziendali e che quindi impartisce ordini, istruzioni e direttive sul lavoro da svolgere.

Il dipendente sorveglia le attività lavorative di altri lavoratori?
Ha un rapporto diretto con gli altri dipendenti?
Controlla che le disposizioni in materia di sicurezza vengano rispettate?

Se la risposta è sì, allora si è in presenza di un preposto.

Il preposto sorveglia le attività lavorative degli altri dipendenti ma non garantisce il rispetto delle disposizioni di sicurezza?

Si tratta in ogni caso di un preposto; tuttavia, non svolgendo integralmente e correttamente il proprio lavoro, in caso di infortunio, ne è responsabile ed è sanzionabile. Il preposto viene chiamato anche “capo-area”, “capo reparto”, “capo-squadra”: in quanto tale non può limitarsi solo a controllare che le attività produttive vengano svolte secondo le norme aziendali ma deve garantire che queste vengano effettuate secondo le disposizioni di sicurezza dell’azienda (“Mettiti il casco”,Indossa la mascherina”).

Se la formazione è obbligatoria, cosa vuol dire “preposto di fatto”?

La formazione specifica per il preposto è obbligatoria.
Ma cosa succede se l’azienda non ha seguito l’obbligo di legge e nessun dipendente è stato formato e nominato, appunto, “preposto”?
In questo caso si parla di “preposto di fatto”: un dipendente che sulla carta non è un preposto ma lo è a tutti gli effetti, in base alle attività che svolge quotidianamente e alle responsabilità affidategli. Come abbiamo detto, è preposto colui che si trova in una posizione di superiorità, anche minima, rispetto agli altri dipendenti.

Impartisce ordini e istruzioni ma non è stato nominato e non ha svolto il corso di formazione? È comunque un preposto a tutti gli effetti.

Esiste un secondo scenario: immaginiamo che in azienda il preposto formalmente nominato è in malattia o in ferie e non è presente in azienda. In questo caso cosa succede? Il dipendente che, in assenza del preposto, ha le competenze per impartire direttive agli altri lavoratori subentra diventando “preposto di fatto”. Per l’azienda sarebbe difficile formare più lavoratori solo per ovviare alla mancanza occasionale del preposto vero e proprio. Anche in questo caso, il preposto di fatto è responsabile direttamente in caso di infortunio o non osservanza delle normative aziendali.

Tutte le aziende e tutti i settori devono avere un preposto?

La nomina del preposto non è obbligatoria in ogni azienda e resta a discrezione del datore di lavoro che compie questa scelta in base alle dinamiche e alle caratteristiche interne dell’azienda.
La domanda da farsi che noi suggeriamo è: il Datore di lavoro è sempre presente? Se la risposta è no, molto probabilmente sarà necessario nominare un Preposto.
Per il datore di lavoro è importante nominare un preposto per assicurarsi che le direttive sulla sicurezza vengano rispettate anche in sua assenza.

Perché è fondamentale che il Datore di lavoro nomini un preposto?

Il preposto è una figura chiave per la sicurezza dell’intera azienda. La nomina da parte del Datore è fondamentale per due motivi:

  • Il preposto, nominato o non nominato, è comunque responsabile di sorvegliare il rispetto delle misure di sicurezza e perseguibile in caso di infortunio. Conviene, quindi, formarlo per fornirgli strumenti adeguati allo svolgimento delle sue mansioni e per non incorrere in sanzioni per la mancata nomina e formazione. Nominando e formando il preposto non si attribuiscono a quest’ultimo maggiori responsabilità perché verrebbe comunque individuato come “preposto di fatto”.
  • Nominare il preposto responsabilizza maggiormente la persona incaricata e questo, a cascata, ha un effetto positivo sulla sicurezza di tutta l’azienda.

Le sanzioni in caso di mancata formazione sono l’arresto da 2 a 4 mesi oppure una multa da 1.315,00 €. a 5.699,20 €.

Responsabilità del preposto in caso di infortunio

In caso di inosservanza e di infortunio sul luogo di lavoro, il preposto ne è direttamente responsabile.
Se un dipendente di un reparto si infortuna, il preposto dell’area è direttamente responsabile dell’accaduto perché non ha vigilato correttamente sull’uso corretto dei mezzi di protezione e sul rispetto delle regole di sicurezza. Sono previste, quindi, sanzioni che includono ammende fino ad arrivare all’arresto.
Il preposto non risponde in quanto delegato del datore di lavoro ma come responsabile diretto.

Preposto condannato a 20 giorni di reclusione: la sentenza

In caso di inosservanza e di infortunio sul luogo di lavoro, il preposto ne è direttamente responsabile.
Se un dipendente di un reparto si infortuna, il preposto dell’area è direttamente responsabile dell’accaduto perché non ha vigilato correttamente sull’uso corretto dei mezzi di protezione e sul rispetto delle regole di sicurezza. Sono previste, quindi, sanzioni che includono ammende fino ad arrivare all’arresto.
Il preposto non risponde in quanto delegato del datore di lavoro ma come responsabile diretto.
In caso di inosservanza e di infortunio sul luogo di lavoro, il preposto ne è responsabile diretto perché non ha vigilato correttamente sull’uso corretto dei mezzi di protezione e sul rispetto delle regole di sicurezza. Sono previste, quindi, sanzioni che includono ammende fino ad arrivare all’arresto.
Significativa è la sentenza n.54825 della Corte di Cassazione del 6 dicembre 2017. Presso un’azienda di somministrazione di alimenti tramite distributori automatici, un lavoratore è rimasto vittima di un infortunio: mentre caricava la gabbia di protezione dei distributori su un carrello elevatore, il lavoratore è stato investito dalle forche del carrello stesso con il conseguente schiacciamento del piede.
L’infortunato:

  • era privo di specifica abilitazione
  • svolgeva attività non incluse nelle sue mansioni
  • non aveva ricevuto una formazione adatta e un adeguato addestramento

Il preposto, colpevole di non aver segnalato queste prassi scorrette e di non aver sorvegliato adeguatamente, è stato giudicato colpevole di lesioni gravi e condannato ad una pena di 20 giorni di reclusione, sostituita in seguito da una multa pari a 5.000,00 euro.

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