Corona Virus e picco di richieste di aggiornamento del DVR. Facciamo chiarezza.
Il Corona Virus ha provocato tra le aziende un aumento improvviso di richieste di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Queste richieste, in alcuni casi, non hanno nessuna ragione d’essere. Ed ecco il perché.
L’aspetto che genera maggiormente confusione è quello di considerare l’esposizione al Corona Virus come rischio professionale a prescindere dal settore e dall’ambito lavorativo. Da qui nascerebbe l’esigenza di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi.
Non è così.
Perché? Perché i rischi che si devono valutare all’interno del DVR sono quelli che rientrano nei rischi professionali, cioè i rischi a cui è esposto il lavoratore nell’espletamento della sua attività lavorativa, nella sua specifica mansione, nella sua organizzazione aziendale. *
I rischi professionali sono quindi sempre legati all’organizzazione aziendale o comunque collegati all’attività svolta.
Quindi, il rischio biologico da Corona Virus è da intendersi rischio professionale? Dipende dalle attività svolte dai lavoratori.
Di sicuro è un rischio professionale per chi espleta mansioni specifiche che hanno un’entità di rischio maggiore rispetto al resto della popolazione (chiamato “rischio da contatto deliberato” oppure “rischio da contatto accidentale aggravato”).
Non è un rischio professionale per tutti gli altri casi.
Quali mansioni presentano un rischio professionale?
A titolo di esempio:
– I laboratori che operano per trovare il vaccino da Corona Virus
– Le strutture sanitarie ed ospedaliere che hanno a che fare con pazienti infetti o potenzialmente infetti
In questi casi, il DVR deve essere aggiornato.
Chi non ha un rischio professionale?
Rientrano qui tutte le restanti mansioni dove il rischio sia pari a quello di chiunque altro nella popolazione. Un rischio, quindi, non legato all’attività lavorativa che si sta svolgendo. Semplificando, rientrano tutte quelle attività per le quali la probabilità di contagio non è maggiore rispetto a quella di chiunque altro nella popolazione mentre fa la spesa o si reca in posta, esce in auto, incontra amici e parenti.
* art.2 comma 1 lett.n) D.Lgs.81/08: «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;
art.2 comma 1 lett.l) D.Lgs.81/08: «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
Fonte: La valutazione dei rischi e il DVR ai tempi del Coronavirus – Carmelo G. Catanoso – Punto Sicuro